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Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consigliari



Approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28 novembre 2005

Regolamento per il funzionamento
del Consiglio e delle Commissioni Consigliari

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità

Il Consiglio comunale organizza l' esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D.lgs n. 267 del 20/8/2000, delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dei principi stabiliti dallo statuto del Comune di Corleto Perticara, approvato con delibera consiliare n. 22 del 08/07/2002.
Art.2
Interpretazione del Regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l' adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell' ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l’argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
6. Il quorum richiesto per la validità delle sedute e per le votazioni, previsto nel presente regolamento, è da intendersi comprensivo dei Consiglieri assegnati e del Sindaco.
Art.3
Composizione e durata in carica del Consiglio
Il Consiglio comunale di Corleto Perticara è composto dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri. La composizione potrà variare secondo le norme del T. U. 267/2000. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l' adozione.

Art.4
La sede delle adunanze
1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, nell'apposita sala della sede comunale.
2. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze determinate dal Sindaco.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5
Presidenza delle adunanze
1. Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al regolare funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota , determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri
4. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nella presidenza delle sedute. In caso di assenza di entrambi la seduta è presieduta dall’assessore anziano.

Art. 6
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 7.
Prima seduta del consiglio
1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 8
Primi adempimenti del consiglio
Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T. U. 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
– convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
– giuramento del Sindaco;
– comunicazione dei componenti della Giunta;

Art. 9
Approvazione linee programmatiche
1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell’ avvenuto insediamento del Sindaco deve tenersi il Consiglio Comunale per l’approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo e per la costituzione delle commissioni di cui al successivo art.14.
2. Almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, il Sindaco deposita in Segreteria gli atti di cui al precedente comma. Dell’avvenuto deposito i Consiglieri sono avvisati mediate apposito atto di notifica.
3. Ciascun consigliere, entro i successivi cinque giorni, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante appositi emendamenti. Gli emendamenti sono posti a votazione con le modalità previste dal successivo art.50.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

Art. 10.
Composizione
1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri che dichiarino di appartenere ad un partito e/o movimento politico presente in Parlamento o in Consiglio regionale di Basilicata o Consiglio Provinciale di Potenza. In tutti gli altri casi i Consiglieri Comunali possono confluire in un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 11.
Costituzione
1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, e lo comunicano al Sindaco e al Segretario, unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
4. Ai gruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all’espletamento della propria attività.
5. Ai capi gruppo consiliari deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione prevista dall’art.125 del T.U. 267/2000. Le relative deliberazioni possono essere visionate presso l’Ufficio di Segreteria ove potranno, su richiesta, essere rilasciate eventuali copie.
6. I Consiglieri Comunali componenti il gruppo, anche in forza del presente regolamento, possono visionare gli atti necessari all’espletamento del mandato presso la Segreteria o gli uffici di settore e possono ottenere, su richiesta, copia gratuita di deliberazioni nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi vigenti.
7. I gruppi Consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per lo scopo dal Sindaco previa richiesta fatta dal Capogruppo.

Art. 12.
Presa d'atto del Consiglio
1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 13.
Conferenza dei Capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto formale, a cura del Segretario Comunale o dipendente designato.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 14
Istituzione e composizione
È istituita la seguente commissione consiliare permanente:
Conferenza dei capigruppo.
Il Consiglio Comunale, con apposita delibera, può istituire ulteriori commissioni permanenti o temporanee (inchiesta, studio, controllo, ecc) determinandone la natura, la composizione, l’oggetto, la durata e le regole di funzionamento.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15.
Sessioni
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 16.
Convocazione
1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato presso il domicilio indicato dal consigliere a persona capace e convivente ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede. In caso di accesso infruttuoso il messo lascia un avviso dal quale si rilevi che l’avviso di convocazione è stato notificato mediante affissione all’Albo pretorio Comunale. Per casi di estrema urgenza, la convocazione può avvenire anche telegraficamente, a mezzo raccomandata r.r. o con altro mezzo di telecomunicazione (fax, posta elettronica, ecc.).
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Corleto Perticara.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione.
Art. 17
Seduta prima convocazione
1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune di Corleto Perticara. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.
Seduta seconda convocazione
1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato, anche in deroga ai termini di cui all’art. 16 c. 6, soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso con le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 19
Ordine del giorno
1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 15.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

Art. 20.
Sedute – Adempimenti preliminari
1. La seduta dovrà avere inizio al massimo entro un ora dall’orario previsto nell’avviso di convocazione.
2. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Successivamente, su richiesta anche di un solo Consigliere, potranno essere presi in esame i verbali della seduta precedente.

Art. 21.
Pubblicità e segretezza delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Durante le sedute segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consigli, il Segretario Comunale e, su invito del Sindaco, il Responsabile del Servizio interessato.
2. Quando si verificano rilevanti motivi d’interesse della comunità, il Sindaco può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i consiglieri comunali possono essere invitati rappresentati Istituzionali, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, può consentire anche gli interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate e del pubblico presente.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 22.
Ordine durante le sedute
1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 23.
Sanzioni disciplinari
1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
Art. 24.
Tumulto in aula
1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
Art. 25.
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 26.
Prenotazione per la discussione
1. I consiglieri si iscrivono a parlare terminata la illustrazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
Art. 27.
Svolgimento interventi
1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno. Ogni Consigliere ha diritto di replica una sola volta e la durata non può superare i 5 minuti.
4. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studio per conto dell’amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
Art. 28.
Durata interventi
1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i venti minuti.
2. Gli interventi sono limitati a dieci minuti nei seguenti casi
a) Dichiarazioni di voto;
b) interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
Art. 29.
Questioni pregiudiziali e sospensive
1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 30.
Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 31.
Udienze conoscitive
1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.
Art. 32.
Dichiarazione di voto
1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 33.
Verifica numero legale
1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 34.
Votazione
1.Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2.Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate con l’ausilio di tre scrutatori nominati prima delle operazioni di voto e scelti tra i Consiglieri presenti. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3.Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Proclamato l’esito della votazione il Sindaco procede alla distruzione delle schede.

Art. 35.
Irregolarità nella votazione
Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36.
Verbalizzazione riunioni
I processi verbali delle deliberazioni, contenenti i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, sono redatti dal Segretario Comunale.

Art. 37.
Diritti dei consiglieri
Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 38.
Revoca e modifica deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 39.
Segretario - Incompatibilità
1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, del coniuge e dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40.
Diritto all'informazione dei Consiglieri
1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di visionare presso gli appositi uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, gli atti preparatori dei provvedimenti, nonché ottenere informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone

Art. 41.
Interrogazioni
1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
Art. 42.
Risposta alle interrogazioni
1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 43.
Interpellanze
1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco, della Giunta o su questioni specifiche di condotta dei Servizi Comunali.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 44.
Svolgimento delle interpellanze
1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 45.
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
Art. 46.
Mozioni
La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, volto a promuovere una deliberazione degli organi competenti su un determinato argomento è presentata al Sindaco.
Art. 47.
Svolgimento delle mozioni
1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta utile immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 48.
Emendamenti alle mozioni
Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 49.
Ordini del giorno riguardanti mozioni
1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 50.
Votazione delle mozioni
1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267/2000. Il medesimo T.U. disciplina pure le modalità per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 52.
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio, scaduto il termine di cui al precedente comma, tenuto conto delle cause giustificative presentate.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 53.
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 54.
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T. U. 267/2000, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è il servizio amministrativo. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione possono essere indicate delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. L’eventuale dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
6. Il rendiconto delle spese eventualmente sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art. 55.
Entrata in vigore - Diffusione
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
3. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
4. Copia del regolamento è inviata ai consigliere neo-eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.
5. Il Segretario comunale dispone l’invio di copia del regolamento ai responsabili dei servizi comunali.
6. Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione;
ogni altra disposizione contenuta in ordinanze sindacali incompatibile con l’oggetto della presente regolamentazione.