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Servizio Socio Assistenziale



l corrispettivo pattuito, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
g) fermare l'autoveicolo interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

Art. 30
Approvazioni delibere Comunali

1. Il presente regolamento, nonchè le sue eventuali modifiche, é sottoposto all'esame della Commissione Regionale Consultiva istituita ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 28/96.

Art. 31
Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fà espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del febbraio 1997

Regolamento Comunale dei servizi
socio-assistenziali

Art. 1 - Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrativi ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali avendo di mira i seguenti obiettivi fondamentali:
- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazioni dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalle proprie famiglie e dalle proprie comunità locali;
- assicurare la fruibilità delle strutture dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo con diritti per gli utenti;
- recuperare socialmente disattatati o affetti da minorazioni psicofisiche e senso riali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infazia e i soggetti da età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 2 - Aree di attività

I servizi sociale ineriscono alle seguenti aree di attività:
a) interventi di prevenzione e promozione sociali;
b) interventi di sostegno alle persone e alle famiglie;
c) interventi sostitutivi della famiglia o alternativi ad essa;

Art. 3 - Interventi

L'assistenza sociale di articola nei sottoelencati interventi:
a) prevenzione
b) formazione sociale
c) informazione e segretariato sociale
d) assistenza alla maternità e alla infanzia
e) servizi per il tempo libero
f) tutelo psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospe dalieri
g) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini handicappati e/o soggetti a rischio di emarginazione
h) formazione, sostegno e integrazione sociale degli anziani
i) eliminazione delle barriere architettoniche
l) assistenza economica
m) assistenza domiciliare
n) soddisfacimento delle esigenze abitative
o) intervente socio-assistenziale a favore dei minori
p) ospitalità nelle strutture residenziali
q) ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

Art. 4 - Servizi disciplinati


Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziale, disciplina:
- la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- le modalità istruttorie necessarie alla erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richie derli;
- la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza e le relative procedure;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure per l'affidamento a terzi di tutto o di parte dei servizi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 5 - Destinatari dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni a rischio di emarginazione.

Art. 6 - Elementi delimitanti stato di bisogno

Lo stato di bisogno é delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insuficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponi bile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettre a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impogono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.
Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informativo dei Vigili Urbani e quello del servizio sociale comunale o territoriale.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente i servizi.

L'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

Art. 7 - L'ufficio di Servizio sociale Comunale

La gestione operativa delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale di cui alla normativa vigente é affidata all'ufficio di servizio sociale insediato presso la Sede Municipale o altra sede idonea con l'impiego di n. 1(uno) assistente sociale (ed eventualmente anche di uno psicologo).
Il Servizio svolge i seguenti servizi e attività:
a) attività di primo contatto, di accoglienza, consulenza, orienta mento e raccolta richieste di aiuto finalizzate a:
- predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accerta mento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza economica e famiglie bisognose;
- all'accertamento delle condizioni che possono determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in istituti e case di riposo;
- interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini e adolescenti a rischio;
b) attività di ricerca, studio e progettazione inerenti interventi di assistenza domiciliare, interventi in favore di persone handicappate, interventi socio-culturali e di animazione, assistenza estiva ad anziani e minori;
c) attività di studio e progettazione di interventi di prevenzione sociale nel campo del disagio
giovanile, delle tossicodipendenze, della emarginazione ed esclusione;
d) altre attività riconducibili alle competenze comunale e che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale.

Lo Sportello svolge la propria attività integrandosi con gli altri servizi sociali e sanitari, educativi, pubblici e privati, del territorio e nell'ambito dei protocolli di intesa stipulati dal Comune con la Asl e con gli altri enti e strutture territoriali.

Tutte le decisioni in ordine agli atti conseguenziali degli accertamenti, delle relazione, degli studi e delle ricerche forniti dallo Sportello, spettano alla amministrazione comunale.

Le funzioni di controllo e di verifica sull'attività dello Sportello vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche sociali, ed in via delegata dal responsabile dell'Ufficio Socio-assistenziale.

Gli operatori dello sportello inviano trimestralmente all'Assessore alle politiche sociali, al responsabile dell'Ufficio Socio-assistenziale e, per conoscenza, al Sindaco, una relazione sull'attività svolta. La relazione deve, tra l'altro, contenere il numero degli utenti, la tipologia delle richieste, la qualifica degli invianti, le risposte fornite in termini di orientamento, consulenza o di attivazione di interventi.

Art. 8 - Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli di bilancio, con riferimento agli appositi contributi erogati dalla Regione.

Art. 9 - Interventi di verifica dei servizi

L'Amministrazione Comunale dovrà disporre sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standards strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi dei singoli servizi. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quale sono stati disposti gli intervente assistenziale a favore dei singoli utenti.

Art. 10 - Informazione e segretariato sociale

Le attività di segretario sociale sono volte a fornire ai cittadini informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza ed a tutti gli altri nei quali si esplica la vita sociale organizzata e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.
Lo sviluppo e le qualificazioni dei servizi debbono essere rivolte in particolare modo ai soggetti esposti a rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione della persona, alla valorizzazione delle famiglie ed al miglioramento della qualità della vita.


Art. 11- Assistenza economica
L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura, é disposta a favore del singolo e di nuclei e può avere il carattere della continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della straordinarietà(per occasionali sistuazioni di emergenza) o di specificità(in quanto finalizzata ad asigenze e bisogni particolari della persona e della famiglia). L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

Gli interventi economici possono essere eorgati anche per le seguenti iniziative:
- erogazioni di somme spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;
- concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni di carattere culturale, creativo, sportivo.

L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convizione religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili di bilancio dell'Ente e che l'eventuale beneficiario non abbia parenti tenuti agli alimenti che dispongono di risorse finanziarie congrue.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentono di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza a decoro.

Il servizio di assistenza economica deve poter disporre di uno schedario, inteso come servizio di informazione e di comunicazione, per una facile consultaziuone e classificazione delle richieste. Lo schedario deve servire a raccogliere tutte le informazioni utili sulle persone alle quali é rivolto l'intervento, e deve essere predisposto in modo da venire aggiornato col passare del tempo.

Fondamentale aspetto organizzativo per le prestazioni economiche é la elaborazione di una tabella modificabile e adeguabile per il calcolo del minimo vitale, ossia del costo che una persona deve affrontare per poter condurre una vita personale e sociale ed un livello minimo di dignità e di decoro e di autodeterminazione. Per mettere a punto questa tabella va fatto un elenco dettagliato di tutte le spese cui deve andare incontro normalmente un individuo nel corso di un anno. Si sommano poi tutte le entrate che concorrono a formare il reddito della persona. Si valuta quindi se il reddito consente di fare fronte alle spese calcolate e si stabilisce la somma da erogare, con scadenza mensile, per integrare le entrate insufficienti a far fornte al minimo vitale.

Nel calcolo delle spese per il minimo vitale debbono necessariamente valutati i seguenti elementi:
- alimentazione
- abbigliamento
- igiene e sanità
- governo della casa
- vita di relazione
- affitto casa
- riscaldamento.

In ogni caso le prestazioni di aiuto economico sono di carattere temporaneo, della durata massima di 6 mesi, e devono rappresentare l'eccezione e non la regola dell'intervento sociale comunale. Il Comune promuove forme alternative di sostegno che garantiscono la promozione umana delle persone svantaggiate, fornendo opportunità di inserimento sociale e lavorativo.

Art. 12 - Assistenza domiciliare


L'assistenza domiciliare é costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale rivolta in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli inabili, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari naturali o affidatari con componenti a rischio di emarginazione, al fine di riportare le persone o le famiglie alla situazione di maggior benessere possibile, di permetterne la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alle istituzionalizzazioni.

L'assistenza domiciliare é attuata anche come prestazione di sostegno alle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà.

Gli interventi di assistenza domiciliare consistono in interventi di aiuto domestico, infermieristico, riabilitativo, di assistenza sociale e tempo libero.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono, di norma, temporanee, complementari e sussidiare in quanto erogate nel tempo, nella specie e nella misura in cui il singolo o il nucleo familiare non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni e devono tendere a stimolare al massimo l'attivazione della partecipazione dei destinatari.

Le prestazioni specifiche di tipo sanitario dovranno far carico alle competenti U.S.L.

Il personale addetto all'assietsnza domiciliare dovrà curare che l'inabile si esprima al meglio delle sue capacità anche per integrarsi con le prestazioni fornite dall'incaricato.
Dovranno eesere tenute, a carico del predetto personale, dei prospetti giornalieri in cui verranno elencate le singole prestazioni effettuate e gli appuntamenti per visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, visite di parenti ed amici ecc.

Visite periodiche verranno compiute da personale ispettivo, presso il domicilio degli utenti dell'assistenza domiciliare per riscontrare la rispondenza del servizio stesso alle effettive esigenze dell'inabile e per proporre eventrali variazioni al tipo di prestazioni in atto.

Il servizio di assistenza domiciliare deve poter garantire tutta una serie di servizi indispesabili nell'ambito di una autonomia abitativa e cioé: la provvista periodica degli alimenti, il bucato, le stirature della biancheria e degli indumenti, la riparazione degli impiamti domestici (idraulici, elettrici), la riscossione delle pensioni, le prestazioni infermieristiche a domicilio, l'accesso ai servizi poliamulatoriali ecc.

Il servizio é coordinato dall'assistente sociale responsabile dell'Ufficio di servizio sociale, il quale predispone appositi piani individuali di intervento, anche in collaborazione con le altre figure professionali competenti dei servizi pubblici territoriali.

Le prestazioni che costituiscono il servizio di assistenza domiciliare sono, nello specifico:
a) di competeza comunale
- aiuto per il governo della casa
- lavanderia
- igiene e cura della persona
- pasto caldo
- assistenza psicologica
- segretariato sociale
b) di competenza dell'Usl
- prestazioni infermieristiche
- prestazioni riabilitative motorie
- visite mediche e di medicina specialistica
- cure mediche e di medicina specialistica

Art. 13 - Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa é costituita da interventi volti a soddisfare bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente più deboli.

Essa é rivolta, in particolare, alle persone anziane, agli inabili ed ai nuclei famigliari con soggetti a rischio di emargina zione di istituzionalizzazione. In tale contesto rientrano:

- gli interventi volti al miglioramento delle condizioni degli alloggi e l'adeguamento
egli stessi in materia di eliminazione delle barriere archiettoniche;
- la realizzazione di alloggi protetti per persone parzialmente autosufficienti;
- integrazione parziale o totale del canone di affitto, anche in attuazione delle leggi vigenti
.
Art. 14 - Abbattimento barriere architettoniche con riferimento a edifici pubblici
di carattere collettivo sociale

L'abbattimento delle barriere architettoniche deve tendere a far si che l'anziano inabile e i soggetti portatori di handicaps siano messi in grado di accedere facilmente ai pubblici edifici e di utilizzare le strutture sociali ricreative, amministrative previste nel nel territorio.

Gli edifici vanno costruiti o adattati secondo criteri e caratterische che garantiscono quanto detto al precedente comma.

Le strade dovrebbero possibilmente essere affiancate da spaziosi marciapiedi facilmente percorribili da carrozzelle per invalidi.

Gli attraversamenti di strade di inteso traffico con cavalcavia sotterranei, accanto alle rampe e gradini, dovrebbero disporre di opportuni "scivoli" per il passaggio di carrozzelle e di mezzi di locomozione e moto per portatori di handicaps fisici.

Art. 15 - Iniziative per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

Il Comune favorisce e promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prioritariamente attraverso convenzioni per la fornitura di bene e servizi con cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 così come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 16 - Servizio soggiorni - vacanza

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico(montagna - mare - laghi ecc.) durante il periodo primavera - estate autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori é teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenietemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'agevolazione del soggiorno vacanze a favore di anziani e minori é concessa entro determinati limiti di età e di reddito. Per gli anziani l'età minima in genere é quella di 55 anni per le donne, e di 60 anni per gli uomini. Per i minori l'età minima deve essere di anni 6, la massima 18.
Ad ogni persona sarà richiesto un contributo economico individuale proporzionato al reddito mensile pro capite.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

Le domande, da presentare preferibilmente su modulo prestampato per facilità di compilazione, dovranno essere accompaganate dalla seguente documentazione:
- Stato di famiglia;
- fotocopie dei certificati delle pensioni percepite (INPS, INAIL, di guerra, dall'estero ecc...) relative all'anno di che trattasi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi conseguiti nellÆanno precedente o fotocopia del modello fiscale 740.

Art. 17 - Interventi socio-educativi, formativi e culturali

Sono interventi finalizzati a creare opportunità sociali, culturali, formative, in grado di consentire agli anziani di vivere una vita attiva ricca di aperture relazionali, di possibilità di crescita culturale e sociale, di occasioni per occupare ruoli sociali significativi.
Le finalità degli interventi in questione si sviluppano e si concretizzano attraverso attività e iniziative culturali e di animazione, educative e formative, di studio, di ricerca e di lavoro che si traducono in un vero e proprio servizio di produzione culturale reso dagli anziani a tutta la comunità cittadina.

Art. 18 - Servizi residenziali

I servizi residenziali sono rivolti a favore di persone anziane e principalmente verso quelle persone in età avanzata che non sono pià in grdo di condurre una vita completamente autonoma o che per loro scelta preferiscono usufruire di servizi collettivi, anzichà gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.

I destinatari di una residenza per anziani possono essere tavolta anche persone non anziane che, per una particolare situazione fisica, economica e sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.

Lo scopo da raggiungere con i servizi residenziali é quello di offrire agli utenti una condizione di vita che permetta all'ospite una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo tutti i servizi di cui ha bisogno.

Gli utenti dei servizi residenziali hanno diritto a:

- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto alle prestazioni di cui e possibile usufruire, sulle possibilità di scelte esistenti, sui requisiti e sulle relative procedure;
- ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei sevizi garantiscano, in concreto, il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo delle propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche;
- scegliere liberamente le strutture e la residenza ritenuta idonee al proprio stato psico-fisico;
- esprimere il consenso sulle proposte di assegnazione, da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- partecipare, nelle forme stabilite dai regolamenti di gestione, alla definizione della modalità di gestione del servizio;
- essere garantiti, in ogni caso, al proprio diritto alla riserva tezza.

Sul rispetto di questi diritti il Comune vigila e segnala alle competenti autoritaÆ eventuali abusi.

In ogni caso il Comune adotta provvedimenti necessari ad evitare i ricoveri in istituti, in ospedale o in case di riposo.
Il Servizio sociale comunale relaziona sull'eventuale necessità ad evitare i ricovero, dopo aver valutato attentamente le alternative. L'integrazione della retta da parte del Comune viene riconosciuta alle persone che non hanno redditi sufficienti a pagarsi il ricovero che non hanno parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. con accertata disponibilità finanziaria.

Art. 19 - Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime de delitto.

Il servizio assistenziale é apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

L'esplemento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, é compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.
Il Commune é tenuto anche a prestare assistemza sociale a favore di minori verso i quali siamo stati adottati provvedimenti da parte della Autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono tradursi in:
- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco,
- contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriore da essa richiesti,
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi
compresa la rappresentanza legale del minore,
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rappor ti con l'Autorità giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale(art. 25 della legge del 25 luglio 1956, n 888) dando esecuzione alla prescrizione delle Autorità giudiziaria;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi della dimissione dall'Istituto carcerario.

Queste attività vanno svolte in completa integrazione e coordinamento con i servizi consultoriali della Usl.


Art. 20 - Intervento socio - assistenziale a favore di minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a fovorire l'arminico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dellÆobbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogli di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere mezzi finanziari adeguati.

Art. 21 - Partecipazione al costo dei servizi

Gli utenti partecipano al costo dei servizi con una quota non inferiore a quella stabilita dalle leggi statali in materia di tariffe di servizi a domanda individuale, e comunque sulla base delle disponibilità economiche personali e/o familiari.

Il Comune ogni anno predispone una apposita tabella distinta per fasce di reddito e per quota relativa di contribuzione.

Art. 22 - Modalità di accesso ai servizi

La domanda di ammissione al servizio sarà compilata su apposito modulo, predisposto da Servizio sociale, corredata dalla seguente documentazione:
- Relazione dell'Assistente sociale e parere circa dell'intervento più idoneo per il richiedente.
- Scheda anagrafica integrata con dati relativi alle condizioni di salute, alla vita sociale e di relazione, alla situazione familiare.
- Tutta la documentazione necessaria e certificare la situazione reddituale della persona richiedente, del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti dell'art. 433 del C.C.
- Altra documentazione e seconda del servizio richiesto, la cui modulistica é predisposta dal Servizio sociale.

Art. 23 - Procedure per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi

Il Comune nell'affidare a terzi in tutto o in parte i servizi disciplinati dal presente regolamento, procede all'individuazione del contraente mediante gara, preferibilmente a concorso, tra cooperative sociali di cui alla legge 38/91 e alla legge regionale 39/93.

Non é ammessa la modalità dell'affidamento diretto, tranne che nei casi di cui all'art. 15 con i vincoli della normativa ivi richiamata, e nel caso di affidamento in situazione particolare, caratterizzata da sperimentazione, e comunque in via temporanea e non superiore a mesi 12.

I rapporti fra il Comune e la cooperativa vengono disciplinati con l'apposito atto di convenzione.

Art. 24 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato ed qualora non risulti più adeguato agli scopi per cui é stato adottato.
Quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente regolamento, sarà oggetto di apposite e specifiche deliberazioni del Comune.

Art. 25 - Entrata in vigorre

Il presente regolamento viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e decorre a partire dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo.