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Autocertificazione

Regolamento disciplina della
documentazione amministrativa,
dell’autenticazione delle sottoscrizioni
e copie, nonchè dell’autocertificazione

C A P O I
NORME GENERALI


Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
– della documentazione amministrativa;
– della autenticazione delle sottoscrizioni;
– della autenticazione di copia;
– dell'autocertificazione;
e viene emanato in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché delle leggi n. 127/97, n.
191/1998 e del D.P.R. 403/1998.


Art. 2
Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 4/1/1968, n.
15 e dall'art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione
sostitutiva di certificazione può riguardare, per i procedimenti di
competenza di questa amministrazione, i seguenti certificati:
– stato di famiglia originario
– stato di famiglia storico (riferito ad una certa data)
– certificato di residenza storico (riferito ad una certa data)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Tali certificati sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni.
Le dichiarazioni del presente articolo non richiedono
autenticazione.
Per le anzidette particolari ipotesi l'amministrazione dovrà
adottare il provvedimento in base alle dichiarazioni, salvo che ritenga di
provvedere ad accertarne preventivamente la veridicità.
Di tale facoltà dovrà farsi uso se e in quanto ricorrano, in
relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare,
validi e seri motivi, secondo il prudente apprezzamento
dell'amministrazione.

C A P O I I
TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI

Art. 3
Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali

Il servizio relativo alla trascrizione di dati concernenti stati
e qualità personali di cui agli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 15/1968,
sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati
nn. 5, 6 e 7 al presente regolamento.
La documentazione mediante semplice esibizione può avvenire per
qualsiasi stato o qualità personale, e non soltanto per quelli indicati a
titolo meramente esemplificativo nell'art. 5 legge n. 15/1968; purchè,
ovviamente i relativi dati risultino da pubblici documenti esibiti, siano
questi di identità personale o a qualsiasi altro scopo rilasciati.


Art. 4
Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali

Il servizio relativo alla certificazione contestuale in ordine a
fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 11 della legge n.
15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati
nn. 8 e 9 al presente regolamento.

Art. 5
Accertamenti d'ufficio
Qualora sia prescritto il possesso del requisito dell'assenza di
procedimenti penali, nonchè dell'assenza di carichi pendenti,
all'accertamento relativo deve provvedere, a proprie cure, l'ufficio o
struttura che deve emettere il provvedimento, acquisendo a tal fine le
opportune informazioni presso gli uffici competenti.
È vietato richiedere agli interessati la produzione di atti o
certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che questa
amministrazione è tenuta a certificare, o che risultino attestati in
documenti anteriormente esibiti dai medesimi interessati e tuttora in
possesso dell'amministrazione, non essendo stati restituiti.

C A P O I I I
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ

Art. 6
Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

L'autentica della sottoscrizione nelle dichiarazioni sostitutive
degli atti di notorietà di cui agli artt. 4, 8 della legge n. 15/1968 e
dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, non contestuali
all'istanza né ad essa collegate funzionalmente o nei casi che
l'interessato richieda espressamente l'autentica, sarà assicurato dai
seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati
nn. 10, 11 e 12 al presente regolamento.

Art. 7
Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari

L'autentica della sottoscrizione nelle seguenti particolari
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non contestuali
all'istanza né ad essa collegate funzionalmente o nei casi che
l'interessato richieda espressamente l'autentica:
1) per la documentazione di richiesta di servizi pubblici di cui all'art.
45 della legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni, sarà
assicurato dall'ufficio

..................................................................................
che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n.
13 al presente regolamento;
2) per la documentazione delle pratiche di successione sarà assicurato
dall'ufficio
..................................................................................
che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi
all'allegato n. 14 al presente regolamento;
3) per la documentazione relativa alla lotta contro la delinquenza
mafiosa, sarà assicurato dall'ufficio
..................................................................................
che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi
all'allegato n. 15 al presente regolamento;
4) per la documentazione relativa alla riscossione delle provvidenze
economiche degli invalidi civili, sarà assicurato dall'ufficio
.....................................................................................
che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi
all'allegato n. 16 al presente regolamento;
5) per la documentazione relativa
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) per la documentazione relativa
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) per la documentazione relativa
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

C A P O I V
AUTENTICAZIONI DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

Art. 8
Autenticazioni di copie da originale emesso da questo Comune

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato
emesso da questi uffici sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura:
La presente copia, composta di n. ................ fogli,
è conforme all'originale emesso da questo ufficio.
integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e,
eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del pubblico
ufficiale, ed il suo nome e cognome.


Art. 9
Autenticazioni di copie da originale depositato o conservato in questo
Comune

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è
depositato o conservato in questi uffici sarà assicurata dai seguenti
uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:
La presente copia, composta di n. ................... fogli, è
conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e,
eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del pubblico
ufficiale, ed il suo nome e cognome.

Art. 10
Autenticazione di copia di originale prodotto dall'interessato

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato
prodotto dall'interessato sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:
La presente copia, composta di n. ................. fogli, è conforme
all'originale esibito dal Sig.
....................................................................
nato/a in ....................................................... il
...................................... identificato
.............................................................................
che ha dichiarato di essere a conoscenza sulle responsabilità derivanti
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
integrato dal timbro lineare dell'ufficio, del timbro tondo e,
eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del pubblico
ufficiale, ed il suo nome e cognome.

Art. 11
Autenticazione della sottoscrizione d'istanza

Qualora l'interessato richieda espressamente, stante la non
previsione stabilita dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.
127, l'autenticazione della sottoscrizione di istanze non dirette a questa
amministrazione, le stesse saranno assicurate dai seguenti uffici
dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura:
Certifico che la sottoscrizione di
......................................................
nato/a in ........................................................... il
....................................
identificato/a mediante
..................................................................................
..................................................................................
è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica.
integrato dal timbro lineare dell'ufficio, del timbro tondo e,
eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del pubblico
ufficiale, ed il suo nome e cognome.

Art. 12
Autenticazione della sottoscrizione al domicilio delle persone inferme

L'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15 al domicilio delle persone inferme sarà assicurata dai
seguenti uffici dipendenti:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
che saranno dotati di un timbro con la seguente dicitura:
Certifico che la sottoscrizione di
...................................................
nato/a in ......................................................... il
.....................................
identificato/a mediante
..................................................................................
..................................................................................

è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica.
Faccio constare, altresì, che l'autentica risulta eseguita al domicilio
dell'interessato/a in Via
........................................................................
di questo Comune, ai sensi del regolamento per le autentiche a domicilio.
integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e,
eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del pubblico
ufficiale, ed il suo nome e cognome.

C A P O V
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 13
Regolarizzazione imposta di bollo

Ricevendo domande o altri documenti non regolari nell'imposta di
bollo, non potrà avere luogo la autoregolarizzazione.
I detti atti dovranno essere inviati, con apposita lettera diretta
per conoscenza anche all'interessato/a all'ufficio del Registro per la
regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli
articoli 19 e 31 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.
L'ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, provvede ad
estrarre copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del
documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile
dell'ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie
fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale

C A P O V I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Informazione ai cittadini.

Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali deve
indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i
certificati con le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge n. 15/1968
e del presente regolamento, e il caso nei quali non è necessaria
l'autenticazione della propria sottoscrizione (firma).
Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e
atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai
fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o
certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia
dell'amministrazione, sostituibili ai sensi degli artt. 2 legge 15/1968 e
del presente regolamento nonché dell'art. 1 D.P.R. n. 403/1998, va
inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o certificati di cui sopra
possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva
sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di
persona giuridica, che non necessita di autenticazione".
Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e
atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai
fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 15/68 e
successive modificazioni e integrazioni, che debbono essere esibite per
ottenere la pronuncia dell'amministrazione, va inserita la seguente
dicitura: "Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge
15/68, sottoscritte dall'interessato o dal legale rappresentante, (nel
caso di presentazione diretta) in presenza del dipendente addetto a
riceverla; (nel caso di invio per posta o per via telematica) allegando
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
dell'interessato o del legale rappresentante".


Art. 15
Modulistica per l'applicazione del presente regolamento

Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di
competenza per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo
il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli uffici dipendenti
individuati negli articoli precedenti saranno dotati della modulistica
necessaria conforme a quella allegata al presente regolamento.

Art. 16
Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti

Per assicurare la puntuale applicazione del presente regolamento
il Sindaco, per ciascun ufficio individuato negli articoli precedenti
incaricherà i funzionari alla firma (allegato n. 17) dei relativi atti.

Art. 17
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento e norma dell'art. 25 della legge
27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè
ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati
alla firma per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 18
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno
successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione
da parte del Consiglio comunale.
Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti
disposizioni regolamentari in materia.

A L L E G A T I

N.
d'ordine D E S C R I Z I O N E

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 2 L. 15/1968
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 1 D.P.R.
403/1998
3. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal genitore o dal
tutore
4. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dall'interessato
assistito dal curatore


TRASCRIZIONE DI DATI CONCERNENTI STATI E QUALITÀ
PERSONALI

5. Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali
6. Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali da
documenti esibiti dal genitore o tutore
7. Trascrizione di dati da documenti esibiti dall'interessato assistito
dal curatore


CERTIFICAZIONI CONTESTUALI IN ORDINE A FATTI, STATI
E QUALITÀ PERSONALI

8. Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità
personali
9. Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità
personali (meccanografici)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ

10. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
11. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore
o dal tutore
12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
dall'interessato assistito dal curatore
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso erogazione
pubblici servizi
14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso
successione
15. Autocertificazione normativa antimafia
16. Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli
invalidi civili
17. Incarico della firma degli atti ai dipendenti